Il periodo di prova è un intervallo di tempo, previsto nel c.d. patto di prova contenuto per iscritto nel contratto di lavoro, in cui datore e lavoratore verificano la reciproca convenienza alla conclusione del rapporto di lavoro definitivo.
Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile che lo definisce come assunzione in prova del prestatore di lavoro.
La durata della prova è stabilita generalmente dai contratti collettivi nazionali e varia a seconda della qualifica e delle mansioni da ricoprire.
Analizziamo un esempio
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media industria della panificazione
L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore
Livelli |
Giorni |
Quadri, 1° e 2° |
130 |
3°, 4° e 5° |
90 |
6° |
40 |
7° |
35 |
8° |
30 |
L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo.
Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente.
Periodo di prova per il settore panificazione industriale
Livello |
Durata |
1° e 2° |
90 giornate di lavoro effettivo |
A e 3 B |
60 giornate di lavoro effettivo |
4° |
45 giornate di lavoro effettivo |
5° e 6° |
30 giornate di lavoro effettivo |
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