Riposi giornalieri e maternità

Tutela genitori

Nell’ambito delle tutele garantite ai genitori del bambino il legislatore ha previsto, oltre alle astensioni per maternità (obbligatoria e facoltativa) anche dei riposi giornalieri ( artt. 39 – 44 D.Lgs. 151/2001 ). Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino , due periodi di riposo , anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore . I periodi di riposo equivalgono a un’ora ciascuno e sono considerati ore di lavoro agli effetti della durata e della retribuzione. Alla lavoratrice spetta il diritto a uscire dall’azienda. Il diritto spetta anche in caso di adozione entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia (art. 45, D.Lgs. 151/2001).

Periodi di riposo per il padre

Anche il padre può usufruire dei periodi di riposo: 1) qualora i figli sono affidati solamente a lui ; 2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga ; 3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (p.e. lavoratrice autonoma); 4) in caso di morte o di grave infermità della madre.

E’ riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.Lgs. 151/2001 anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo .

A seguito del nuovo orientamento anche l’INPS (circ. 112/2009) e l’INPDAP (nota 13.10.2011 n. 23) riconoscono al padre lavoratore dipendente il diritto di poter fruire dei riposi giornalieri Nelle ipotesi in cui la madre sia casalinga non deve essere presentata la documentazione che attesti l’impossibilità di occuparsi del figlio. L’agevolazione spetta anche in caso di parto plurimo (anche durante i 3 mesi dopo il parto). Per disciplinare il periodo transitorio l’INPS chiariva che qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Il padre lavoratore dipendente che abbia invece fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i 3 mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’INPS la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. Per regolarizzare i periodi pregressi dovrà essere utilizzata la procedura Uniemens (fino a “dicembre 2009” tramite modello DM10/V ed Emens).

Permessi e sanzionabilità del datore di lavoro

Il diritto di fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo. Il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta. La lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei riposi.

Nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria. Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 T.U. e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata .

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