
Nella giurisprudenza la nozione di trasferta è caratterizzata:
⇒dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgerel’attività lavorativa;
⇒dalla “temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro;
⇒dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine diservizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore.
Sono considerati “trasferisti abituali”:
⇒i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente lapropria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale.
La trasferta, occasionale o abituale, è una situazione che rende di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto e altro) nell’interesse del datore di lavoro.
Indennità di trasferta con carattere risarcitorio o retributivo
Di conseguenza, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che:
riguardi le spese sostenute dal lavoratore per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al Giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.
La sussistenza dell’indicata duplice componente restitutoria (quanto alle spese) e retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione) della indennità di trasferta ha riflessi anche per la determinazione del relativo trattamento ai fini contributivi (e fiscali).
“Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2017 e le trasferte
Il “Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/16) ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 6, del TUIR.
Secondo il D.P.R. 22/12/1986 n. 917 : Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
Comma 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
Comma 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.
Secondo l’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/16, conv. dalla L. n. 225/16, l’articolo 51 deve essere inteso nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina stabilita dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a)la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede dilavoro;
b)lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità deldipendente;
c)la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativain luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione inmisura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recatoin trasferta e dove la stessa si è svolta.Ove manchi la contestuale esistenza di queste tre condizioni, non è applicabile il regime specifico dei “trasferisti”, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5.