Cosa sono gli assegni familiari
L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
A chi spettano gli assegni familiari
L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni
lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Come si calcola l’assegno familiare
È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Le tabelle per gli assegni familiari
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
Composizione del nucleo familiare
Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato;
i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;
La domanda per l’assegno familiare
La domanda si presenta ogni anno :
– al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
– all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
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