Calcolare l’autoliquidazione INAIL

L’obbligo assicurativo INAIL è a carico di tutti i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinato e/o parasubordinati occupati in attività che la legge individua come rischiose.
Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche sé stessi.

Entro il 16 febbraio di ogni anno i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio infortuni e malattie professionali, il premio silicosi ed asbestosi nonché il premio speciale artigiani.

Quando si versa il premio INAIL ?

Entro il 16 febbraio  :
– occorre determinare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e operare il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettivamente versate;
– individuare il premio dell’autoliquidazione, sommando l’importo della rata e l’importo derivante dalla regolazione;
– determinare e stornare eventuali riduzioni contributive;
– pagare il premio mediante versamento con Modello unificato F24.

In alternativa il  premio INAIL può essere pagato in quattro rate trimestrali, corrispondenti ognuna al 25 per cento del totale dovuto. Nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, è necessario applicare gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato

Quali dati è possibile trovare sulla piattaforma INAIL ?

Sulla piattaforma INAIL è possibile :
• determinare l’ammontare del premio;
• indicare la scelta di pagamento rateale;
• inviare la dichiarazione;
• stampare copia del Modello di pagamento F24 e il piano delle eventuali rate successive;
• richiedere le basi di calcolo;
• operare una riduzione del presunto.

Comunicazione del premio INAIL

Entro la fine di ogni anno, l’INAIL invia ai soggetti interessati la comunicazione del tasso applicato per l’anno successivo e rende disponibili le basi di calcolo su cui operare i conteggi dei premi dovuti.
Ricevuto il tasso e le basi di calcolo è possibile procedere con il calcolo del premio.

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Rivalutazione TFR in contabilità

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%.

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l’ acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

Come si rivaluta il TFR

Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Quali sono le scadenza per il versamento della rivalutazione del TFR

Le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti:
• per l’acconto il 16 dicembre di ogni anno
• per il saldo il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
• 1712 per l’acconto
• 1713 per il saldo.

Come calcolare l’acconto della rivalutazione TFR

L’acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi:
• storico
• previsionale.

Con il metodo storico, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell’anno.

Con il metodo previsionale occorre determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso

Come calcolare il saldo della rivalutazione TFR

Il saldo dell’imposta sostitutiva, che si versa entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale è stata determinata l’imposta, si calcola prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’17% sulle rivalutazioni del Tfr che si sono determinate nell’anno stesso.
L’importo da versare è al netto di quanto già versato in acconto.

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Spese di rappresentanza in contabilità

Rientrano nelle spese di rappresentanza  tutti i costi sostenuti con finalità promozionali o di pubbliche relazioni .

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:
effettivamente sostenute e documentate;
relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Fondamentale è che  il sostenimento della spesa  risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza e che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).

È necessario che le spese di rappresentanza siano sostenute in riferimento ai clienti dell’impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell’impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all’impresa dal punto di vista commerciale.

Detraibilità IVA per le spese di rappresentanza

Ai fini Iva, l’articolo 19-bis.1, lett. h) del D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità oggettiva delle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.

Quindi non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50 euro.

Deducibilità reddito per le spese di rappresentanza

Il Decreto Legislativo n. 147/2015 in merito all’importo massimo che è possibile dedurre dal reddito.
Intervenendo su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, ha previsto i seguenti limiti di detraibilità per imprese e società:

– 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
– 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
– 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni;
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).
Le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Spese alberghiere e spese di rappresentanza

Le spese sostenute per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza, devono essere assoggettate:

– in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
– successivamente, alla disciplina di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir, ai sensi del quale l’importo delle predette spese, ridotto al 75%, deve essere sommato all’importo delle altre spese di rappresentanza. L’ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite del plafond.

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