I periodi di ferie

Il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall’art. 36. della nostra Costituzione il quale specifica che questi “non può rinunciarvi”.

A seguito delle modifiche introdotte con il Jobs Act e fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CCNL.

Il diritto alle ferie matura pro quota, ossia normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Salvo previsione contraria da parte del contratto collettivo, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spettanza di un rateo mensile di ferie.

Quali sono i periodi di ferie ?

E’ possibile distinguere tre diversi periodi di ferie:

1)un primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione: questo, se così richiesto da parte del lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa; è quindi indispensabile che il lavoratore lo richieda per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi. La contrattazione collettiva può ridurre tale limite minimo solo in presenza di eccezionali ragioni di servizio;

2)  un secondo periodo, anch’esso di due settimane che può essere fruito anche in modo frazionato, salvo particolari previsioni dal CCNL , le due settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
In relazione a questo secondo “blocco” di due settimane di ferie, la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge.
Nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo.

3) un terzo periodo dato dal fatto che il contratto collettivo o quello individuale prevedono più di 4 settimane di ferie: in questo caso, esso può essere fruito in modo frazionato con possibilità di monetizzazione .

Quando si possono monetizzare le ferie ?

La monetizzazione delle ferie è ammessa nei seguenti casi:1) anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (art. 10, co. 2 D.Lgs. 8.4.2003, n. 66);
2) per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane;
3) in virtù di quanto al punto 1), con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno .

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Bilancio 2019 : differimento termini approvazione

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in materia di contenimento della straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.

Come emerge dalla relazione illustrativa, l’intervento del legislatore è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare l’art. 106 del decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica. Il successivo art. 107 del medesimo decreto dispone altresì il differimento al 31 maggio dell’adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 anche per le Aziende speciali, le Istituzioni e i Consorzi di enti locali, senza peraltro modificare il termine di deposito del documento economico al Registro delle imprese che, al momento, rimane confermato nel 31 maggio.l

Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni volte a ridurre i raggruppamenti di persone.

È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) le cooperative e le mutue assicuratrici che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

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Oneri e interessi bancari in contabilità

 

Ai fini di una corretta registrazione degli oneri bancari, occorre distinguere le prestazioni erogate dalle banche nei confronti delle imprese fra :

Prestazioni di natura di servizio
Prestazione di natura finanziaria

I costi che si sostengono per i servizi bancari devono essere classificati nel conto economico tra le spese per prestazioni di servizi al rigo B7.

Le prestazioni di natura finanziaria andranno imputate alla voce C17 del Conto Economico

Quali sono gli oneri bancari per prestazioni di servizi  ?

Rientrano fra gli oneri bancari per prestazioni di servizi :

  • tutti i costi bancari non riconducibili ad un operazione di finanziamento o prestito;
  • i costi relativi alla gestione dei conti correnti ordinari;
  • i costi relativi alle cassette di sicurezza o custodia titoli;
  • spese di istruttoria per finanziamenti e mutui.

Quali sono gli oneri bancari relativi a prestazione di  natura finanziaria  ?

Rientrano fra gli oneri bancari relativi a prestazione di  natura finanziaria :

  • interessi passivi;
  • sconti passivi su finanziamenti;
  • commissioni passive su finanziamento;
  • interessi di mora;
  • interessi passivi su dilazioni da fornitori

Interessi passivi capitalizzati

Secondo i Principi Contabili gli oneri finanziari possono essere capitalizzati, e quindi aggiunti al costo delle immobilizzazioni materiali se :

a) la capitalizzazione si riferisce a capitali presi a prestito specificatamente per
l’acquisizione delle immobilizzazioni;

b) gli interessi capitalizzabili sono quelli maturati durante il “periodo di costruzione”. Tale termine viene qui usato per designare il periodo che va dall’esborso dei fondi ai fornitori fino al momento in cui il bene è
pronto per l’uso, comprendendo montaggio e collaudo.

c) il finanziamento è stato realmente utilizzato per il cespite. In caso di utilizzo di
finanziamenti a breve (es. c/c) gli interessi da imputare vanno determinati con
ragionevole approssimazione, ricordando però di imputare prima gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti a lungo o medio periodo.

d) il tasso di interesse da utilizzare è quello realmente sostenuto

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