Split payment abolito per i professionisti

Il c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87 del 12.07.2018 , entrato in vigore dal 14.07.2018) è intervenuto con l’abolizione dello split payment per i professionisti che effettuano prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Lo split payment è un particolare meccanismo in base al quale, in caso di operazioni effettuate nei confronti di una Pubblica Amministrazione da parte di soggetti privati titolari di partita IVA, questiincassino l’importo della fattura al netto dell’IVA, che viene poi versata dall’ente pubblico direttamente all’Erario.
Con le modifiche apportate alla norma dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017(Manovra Correttiva 2017), la disciplina era stata poi estesa (per le fatture emesse dal 1° luglio 2017) anche ai professionisti, prima esclusi.

L’art. 12 del Decreto Dignità, facendo un passo indietro nel passato, ha ora stabilito che le disposizioni di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 relative alla disciplina del cosiddetto “split payment”, non si applicano più ai compensi per prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.

La novità prevista dal Decreto Dignità si applica “alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore” del decreto, pertanto la nuova esclusione dalla disciplina dello split payment per i professionisti si applica alle
operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018.

 

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