
Per le fatture immediate il termine di emissione è di 12 giorni dall’effettuazione, Per le fatture differite il termine di “spedizione” (emissione) delle fatture con trasmissione al sistema di interscambio è il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Sono fatture differite quelle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento alle cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Il documento è funzionale alla detrazione dell’Iva o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente ed è destinato alla controparte contrattuale .
La mancata o tardiva emissione della fattura nei termini previsti, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è sanzionata secondo i primi commi dell’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 :
- chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (primo comma);
- il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (secondo comma);
- se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (comma 3).
Il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, permette di regolarizzare la tardiva emissione di fattura con il versamento di sanzioni ridotte nella misura di:
1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso (lettera a-bis del primo comma);
ad un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (lettera b del primo comma).