Forfettari e fattura elettronica

I contribuenti che applicano il regime forfetario
•non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
•sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
•non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti

Restano invece soggetti agli obblighi di
•numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
•certificazione dei corrispettivi
•integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
•fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Forfettari e fattura elettronica nel 2023

L’articolo 18 del DL 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario.
La novità si applica:
– a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000;
a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

A dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in ordine all’obbligo di emissione della fattura elettronica nel 2023 per chi applica il regime forfettario:
chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2021 è obbligato a partire dallo scorso 1° luglio 2022 e quindi anche nel 2023;
chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2022 sarà obbligato dal 1° gennaio 2024.
Dal luglio 2022 sono quindi incluse nei flussi delle e-fatture che transitano dal Sistema di Interscambio le partite IVA con ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro nel corso del 2021; resta escluso fino al 2024 chi ha superato la soglia nel 2022.

Semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti in regime forfetario
•sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
•sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
•non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi
•non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

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