Esterometro : nuove scadenze

Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica, oltre alle operazioni attive poste in essere da contribuenti in regime di vantaggio,  forfettario e piccoli agricoltori, le operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Quindi non c’è obbligo di fattura elettronica nel caso di cessioni verso altri soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE o di acquisti presso gli stessi menzionati soggetti.

A fronte di tale esonero il Legislatore ha introdotto il c.d. “esterometro”, ossia la versione per l’estero dell’attuale spesometro.

Quali dati comunicare con l’esterometro ?

Dovranno essere inviate secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell’ Agenzia Entrate i seguenti dati:

dati identificativi del cedente/prestatore;

dati identificativi del cessionario/committente;

data del documento comprovante l’operazione;

data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

numero del documento;

base imponibile ;

aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero,ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,la tipologia dell’operazione.

Modalità d’invio dell’esterometro

L’invio del file (XML) potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

l’utilizzo della funzione di trasmissione disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;

un sistema di cooperazione applicativa;

un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo STP.

Il file da trasmettere deve avere il formato XML e deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio. Quest’ultimo può essere lo stesso contribuente obbligato o il soggetto da questi delegato all’invio.

Dopo una serie di annunci di slittamenti , fino al giorno prima della scadenza iniziale prevista il 28 febbraio 2019, è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Quali operazioni comunicare con l’esterometro ?

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

 

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