La regola generale per il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati, prevede che tale diritto sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioe’ nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l’Erario di quella Iva) e sia esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 , il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).
Il contribuente per poter detrarre l’Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Questa regola generale non vale per le fatture d’acquisto a cavallo dell’anno.
E’ fondamentale quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:
• fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
• fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l’Iva sarebbe persa, salvo la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.