
La distribuzione dell’utile d’esercizio è sottoposta ad una serie di limitazioni in modo tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.
I primi limiti sono costituiti dall’obbligo di accantonare gli utili:
– a riserva legale (ex articolo 2430, cod. civ.), nella misura del 5% degli utili netti, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
– all’eventuale riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.
Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo statuto societario o dalla stessa assemblea.
Possono essere stati definiti infatti:
– privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
– diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.
I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2433, cod. civ. individuano ulteriori condizioni :
– non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
– se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
– i dividendi erogati in violazione delle disposizioni in questione non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Ulteriori limitazioni: previste dispongono che non sia possibile dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:
– nell’attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;
– la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.
Una volta verificato il rispetto dei vincoli descritti, l’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli utili “disponibili”.
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