A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021 sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni.
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non è previsto per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi e per le spese mediche presso strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate .
Le spese e detrazioni con tracciabilità saranno già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate.