
Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica, oltre alle operazioni attive poste in essere da contribuenti in regime di vantaggio, forfettario e piccoli agricoltori, le operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Quindi non c’è obbligo di fattura elettronica nel caso di cessioni verso altri soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE o di acquisti presso gli stessi menzionati soggetti.
A fronte di tale esonero il Legislatore ha introdotto il c.d. “esterometro”, ossia la versione per l’estero dell’attuale spesometro.
Quali dati comunicare con l’esterometro ?
Dovranno essere inviate secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell’ Agenzia Entrate i seguenti dati:
dati identificativi del cedente/prestatore;
dati identificativi del cessionario/committente;
data del documento comprovante l’operazione;
data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
numero del documento;
base imponibile ;
aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero,ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,la tipologia dell’operazione.
Modalità d’invio dell’esterometro
L’invio del file (XML) potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
l’utilizzo della funzione di trasmissione disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
un sistema di cooperazione applicativa;
un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo STP.
Il file da trasmettere deve avere il formato XML e deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio. Quest’ultimo può essere lo stesso contribuente obbligato o il soggetto da questi delegato all’invio.
Dopo una serie di annunci di slittamenti , fino al giorno prima della scadenza iniziale prevista il 28 febbraio 2019, è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Quali operazioni comunicare con l’esterometro ?
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.