
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sul regime forfetario, ex Legge n. 190/2014, modificandone i requisiti di accesso/permanenza, nonché le relative cause ostative. E’ stato infatti esteso l’ambito di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, fissando il nuovo limite di ricavi e compensi a 65.000 euro.
Non costituiscono più cause ostative: l’aver sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato oltre 5.000 euro, nel periodo precedente, né l’aver acquistato beni strumentali per un valore di oltre 20.000 euro al lordo degli ammortamenti, nel periodo precedente. Riguardo alle cause di esclusione dal regime forfetario, la Legge n. 145/2018 è intervenuta su quelle connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento, contestuale o antecedente, di lavoro dipendente.
Come valutare la convenienza del regime forfettario ?
I potenziali contribuenti dovranno ponderare vantaggi e svantaggi derivanti dall’applicazione del nuovo regime forfetario al fine di valutare la convenienza fiscale .
Occorrerà tener conto:
• delle modalità di determinazione del reddito (analitica o forfetaria) e dell’incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfetizzata;
• della deduzione di oneri dal reddito complessivo IRPEF e della fruizione di detrazioni IRPEF che sarebbero precluse al contribuente forfetario “monoreddito”;
• dell’eventuale possibilità di fruire dell’aliquota ridotta al 5% in caso di inizio attività;
• dell’inquadramento previdenziale del singolo (Cassa previdenziale privata o Gestioni INPS) e degli eventuali risparmi contributivi per gli imprenditori che potrebbero applicare il regime contributivo ad hoc;
• del risparmio derivante dall’esonero di numerosi adempimenti contabili e fiscali.
Come si determina la base imponibile del nuovo regime forfettario ?
Ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014, i soggetti che applicano il regime forfetario “determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”. Il reddito imponibile è dunque determinato ex lege attraverso l’applicazione ai ricavi/compensi realizzati di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.
A differenza del regime ordinario, dunque, il regime forfetario non consente la deduzione analitica dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività Sempre ai fini della valutazione di convenienza si ricorda che mentre il regime forfetario prevede una flat tax del 15% o del 5% in caso di nuova attività, sostitutiva di IRPEF, addizionali comunali e regionali e IRAP, gli altri regimi sono invece soggetti alla tassazione progressiva IRPEF con primo scaglione al 23%.
Al contribuente che applica il regime forfetario non sono concesse le deduzioni e le detrazioni per scopi sociali ed economici se l’unico reddito percepito deriva proprio dall’attività soggetta al suddetto regime: se un contribuente forfetario ha coniuge e figli fiscalmente a carico, non può beneficiare delle detrazioni per familiare a carico, così come non potrà portare in detrazione le spese normativamente previste (es. sanitarie, per ristrutturazione, etc.).
Imposta sul valore aggiunto con il nuovo regime forfettario
Il regime forfetario impone che le cessioni/prestazioni operate siano escluse dalla detrazione e dalla rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto. I soggetti che applicano il regime forfetario possono offrire beni /servizi sul mercato a prezzi inferiori rispetto agli ordinari/semplificati, diventando quindi più competitivi. L’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti per i soggetti in regime forfetario comporta che l’imposta sul valore aggiunto costituisca un vero e proprio costo per l’impresa o il professionista.
Altro aspetto da attenzionare è quello inerente la rettifica dell’IVA ex art. 19-bis2 del DPR n. 633/72. L’art. 1 co. 61 della L. n. 190/2014 impone, all’atto dell’accesso al regime agevolato, di operare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del DPR n. 633/72 per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali.
Un risparmio di costi da sostenere in termini di tenuta della contabilità e di adempimenti fiscali deriva dal fatto che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR n. 633/72.