
Con i nuovi obblighi riguardanti la fatturazione elettronica per i privati dal primo gennaio 2019, ci saranno alcune novità in tema di modalità di emissione delle fatture.
L’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, attualmente in vigore e che resterà tale fino al 30 giugno 2019, prevede espressamente che “La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6”. Quindi se viene consegnata merce al cliente il 30 marzo, la fattura dovrà riportare l’indicazione della medesima data.
Secondo il vigente articolo quindi, fatte salve le ipotesi di fatturazione differita, la fattura deve essere emessa nel giorno di effettuazione dell’operazione (entro la mezzanotte, come precisato dalla prassi amministrativa).
Il D.L. n. 119/2018 prevede però periodo di sei mesi durante il quale eventuali ritardi nell’emissione del documento saranno tollerati dall’Agenzia delle entrate. Non sarà irrogata alcuna sanzione se la fattura, sia pure tardiva, sarà emessa entro il termine di liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata.
La nuova norma, che troverà applicazione dal primo luglio 2019, prevede che “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Non vi è alcuna modifica della disciplina dell’esigibilità del tributo, che continua a coincidere con il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del citato art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Qualora la data di emissione della fattura non coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione, occorrerà indicare nel documento anche la data in cui è stata effettuata la cessione dei beni ovvero la data in cui è stato corrisposto, il tutto o in parte, il corrispettivo (così come peraltro stabilito dall’art. 226 della direttiva Iva). Considerato che le fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio si considerano emesse all’atto della trasmissione al sistema (indipendentemente dalla «data fattura» indicata nel corpo del documento), la modifica introduce un arco temporale di dieci giorni per trasmettere il file al Sdi.
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