Bilancio : Prospettiva della continuità aziendale

L’ articolo 2423 bis Codice Civile dedicato ai “Principi di redazione del bilancio” prevede che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Occorre quindi tener conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito ed effettuare una valutazione
prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro.

Valutazione prospettica

Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a
concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

La continuità aziendale è il presupposto in base al quale nella redazione del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere
la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.
Con l’asseverazione della continuità aziendale, si presume che un’impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa
che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Mancanza presupposto della continuità aziendale

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l’adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d’impresa assumerà valori fondati su
considerazioni completamente diverse rispetto all’ipotesi di continuità aziendale: ad esempio, le immobilizzazioni, in ipotesi di continuità aziendale, sono valutate considerando la loro vita utile e
la recuperabilità mediante l’uso, mentre, in ipotesi di liquidazione, viene preso a riferimento il loro valore di realizzo.
Nel momento in cui l’impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni senza porre in atto operazioni che esulano dalla normale attività di gestione, il presupposto di
continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato.

In tal senso la valutazione che gli amministratori devono effettuare deriva da un processo che non comporta rilevazioni contabili, ma che spesso implica un’integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative. Innumerevoli sono le cause che possono compromettere la continuità aziendale e in generale molteplici sono i fattori che generano la cosiddetta “crisi aziendale”, segnale che la “continuità aziendale” può essere compromessa.
L’individuazione della mancanza del presupposto della continuità aziendale o la presenza di incertezze significative, in un ipotetico percorso di crisi aziendale, è spesso rinvenibile in eventi o
condizioni maturate e divenute irreversibili ben prima dell’effettivo manifestarsi del default. In tutti i casi, ovviamente, deve esistere un’incertezza significativa legata ad eventi che possano far
sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale.

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