Diritto alle ferie

Il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite è stabilito dalla art. 36 ) della costituzione
Il codice civile ( art. 2109 ) stabilisce invece i seguenti principi:
– la durata deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità;
– il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
– le ferie devono essere retribuite;
– l’epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.

Quale è la durata minima delle ferie ?

L’ art. 10 del D. Lgs. 66/2003 (entrato in vigore il 29.4.2003) ha stabilito che il periodo di ferie annuale retribuite (si ritiene, come periodo di maturazione 1° gennaio – 31 dicembre) non può essere inferiore a quatto settimane e che i contratti collettiva di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

Chi determina il periodo feriale ?

Il periodo in cui il lavoratore può fruire delle ferie viene determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, secondo quanto stabilisce l’ art. 2109 c.c.
Il potere unilaterale dell’imprenditore di fissare il periodo feriale  rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale e la giurisprudenza lo ha costantemente riconosciuto.

Ciò esclude quindi sia l’obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia, a maggior ragione, l’evenienza di un potere di determinazione del periodo delle ferie da parte del solo lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro. Un limite al potere del datore di lavoro può eventualmente derivare dai contratti o accordi collettivi che, molto spesso, prevedono una sorta di esame congiunto con le rappresentanze sindacali sulla fissazione del piano ferie, la chiusura estiva ferie collettive  e le modalità di fruizione delle ferie stesse a seconda dei reparti o degli uffici.

Irrinunciabilità delle ferie

Secondo l’art. 36 della Costituzione le ferie sono un diritto irrinunciabile  nel senso che sono vietati gli accordi individuali tendenti ad impedirne la fruizione e/o finalizzati alla monetizzazione.

In ogni caso le ferie possano non essere praticamente godute per i seguenti motivi:
– volontà del lavoratore limitatamente ai casi di rapporto di lavoro dirigenziale se il dirigente ha autonomia nella determinazione del periodo (in quest’ultimo caso il dirigente perde il diritto alla relativa indennità sostitutiva);
– particolari esigenze di servizio aziendali .

Alcuni contratti ammettono la possibilità che la fruizione delle ferie avvenga nell’anno successivo a quello di competenza, solitamente entro un determinato periodo.
Indennità sostitutiva. L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003 , entrato in vigore il 29 aprile 2003, ha fissato in quattro settimane il periodo di ferie che non può essere sostituito dall’indennità sostitutiva (ciò significa che per i giorni di ferie eccedenti il predetto periodo, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, è possibile concordare la loro monetizzazione). In ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro tutte le ferie non godute devono essere tramutate in indennità sostitutiva .

 

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