Fattura elettronica ed errore di duplicazione

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione ulteriori chiarimenti in ambito di fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.

Premettendo che il SdI effettua per ogni file una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario e che, in particolare, le verifiche di unicità della fattura comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, il SdI non può certo intercettare o impedire errori che riguardano il rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, a fronte di tali tipologia di errori, si può sanare l’errore commesso ex art. 26 del D.P.R. 633/1972 e, pertanto, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25, a condizione che non sia decorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, co. 7, del D.P.R. 633/1972.

In particolare, quindi, si può procedere all’emissione in formato elettronico delle rispettive note di variazione ex art. 26 del D.P.R. 633/1972, riportando nel campo «causale» la dizione «storno totale della fattura per errato invio tramite SdI».

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