Ferie solidali

Al fine di offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che, in particolari periodi della propria vita, si ritrovino ad affrontare problematiche legate alle condizioni di salute dei propri figli, nonché ad incentivare il consolidarsi di un sistema di solidarietà tra colleghi di lavoro, il legislatore ha provveduto, per mezzo dell’art. 24, D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act), ad introdurre nell’ordinamento italiano un peculiare meccanismo di cessione delle ferie maturate: le “ferie solidali”.

La norma stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore de lavoro, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La cessione è finalizzata all’assistere di figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di cure costanti da parte dei genitori.
In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Pertanto, deve essere comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda.

Occorre ricordare che l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 esprime i seguenti principi fondamentali: (i) il diritto del lavoratore di godere di almeno 4 settimane, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento, (ii) che le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, (iii) che la mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, non può essere sostituita dalla relativa indennità, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, (iv) i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale, che possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, infine, che (v) l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta solo in caso di mancata fruizione del periodo di ferie contrattuale, aggiuntivo della previsione legale.
In questo contesto e nei limiti dei citati principi, il Legislatore ha permesso di valorizzare il “patrimonio” individuale del lavoratore rappresentato dalle ferie non godute.

 

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