Comunicazione UNILAV

Trasmissione modello Unilav

Con la trasmissione del modello Unilav i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore, adempiono all’obbligo di comunicazione di una serie di eventi che riguardano il proprio personale:

Assunzioni (qualsiasi tipologia di rapporto con obbligo invio Unilav);
Proroghe di contratti “a scadenza” (contratti a termine, lavoro a chiamata, tirocini, collaborazioni coordinate e continuative);
Trasformazioni (da contratto a termine a tempo indeterminato, da part-time a full time e viceversa, distacchi, trasferimenti ecc.);
Cessazioni di rapporti di lavoro (come dimissioni e licenziamenti);
Con una sola trasmissione telematica, il datore assolve contemporaneamente agli obblighi di comunicazione nei confronti di una serie di enti (per fini diversi), come:

INPS, per funzioni di previdenza e assistenza sociale in favore dei dipendenti;
INAIL, per l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali;
Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’attività di vigilanza sulla corretta costituzione dei rapporti di lavoro.

Termini invio Unilav

Le assunzioni devono essere comunicate entro le ore 24 del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto (salvo casi particolari);
Proroghe, trasformazioni, cessazioni, distacchi, trasformazioni ecc. entro i 5 giorni successivi all’evento.
Il servizio telematico da utilizzare per l’invio del modello Unilav non è lo stesso per tutto il territorio nazionale, ma varia da regione a regione. L’azienda deve inviare il modello al servizio messo a disposizione dalla regione in cui è ubicata la sede di lavoro.

Compilazione modello Unilav

La compilazione del modello Unilav può avvenire:

  • Direttamente online sul sito messo a disposizione dalla regione o provincia autonoma di competenza in base alla sede di lavoro;
  • Utilizzando un apposito programma informatico installato sul pc diverso a seconda della regione o provincia autonoma di competenza.

Dati trasmessi con l’Unilav

Con il modello Unilav si comunicano :

Dati identificativi dell’azienda e del legale rappresentante;
Dati anagrafici del lavoratore (se extracomunitario nel modello dovranno essere indicati gli estremi del titolo di soggiorno in corso di validità ad esempio il passaporto);
Tipologia di comunicazione (assunzione, proroga, cessazione, trasformazione che comprende anche distacco e trasferimento del dipendente);
Data di inizio del rapporto;
” fine rapporto (da indicare nelle comunicazioni di cessazione);
” scadenza (per i rapporti a tempo determinato, lavoro a chiamata a tempo determinato, tirocini, co.co.co. e altri contratti “a scadenza”);
Qualifica ISTAT da individuarsi sulla base della mansione attribuita;
CCNL applicato e livello di inquadramento (per i lavoratori dipendenti);
Orario di lavoro (per i lavoratori dipendenti);
Eventuali agevolazioni legate all’assunzione;
Compenso lordo complessivo;
Codice identificativo dell’azienda presso l’INPS (cosiddetta “matricola INPS”);
Codice identificativo dell’azienda presso l’INAIL (cosiddetta “PAT INAIL”).
Tipo di contratto attivato,

Soggetti abilitati all’invio  Unilav

Sono abilitati all’invio  Unilav :

Datori di lavoro;
Consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
Agenzie per il lavoro;
Agenzie di somministrazione;
Servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese anche in forma cooperativa;
Il soggetto che ospita un tirocinante;
Il preponente di un contratto di agenzia.

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Uniemens : modalità di invio

Cosa è l’UNIEMENS

Da maggio 2009 è stato reso operativo un unico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS. In precedenza, le denunce mensili venivano inoltrate all’INPS attraverso l’utilizzo di due diversi modelli: DM10/2 ed EMENS.

Prima dell’UNIEMENS

Prima della formalizzazione del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro doveva compilare il modello DM10 per denunciare all’INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS. Il saldo tra le voci di debito e quelle a credito del datore di lavoro poteva generare un modello con saldo “attivo” (ossia chiuso con un saldo a debito per l’azienda) o di un modello “passivo” (ossia con un saldo a credito per l’azienda).

I modelli DM10 presentati online erano soggetti sia a una verifica formale nel momento del loro ingresso nel sistema dell’Istituto, sia a un controllo di merito relativo alla compatibilità delle voci (accredito o a debito) esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associate alla matricola dell’azienda. Eventuali errori di esposizione conducevano all’emissione di una segnalazione inviata all’azienda denominata “nota di rettifica” che poteva essere “attiva” (ossia con segnalazione di somme dovute dall’azienda all’INPS) oppure “passiva” (ossia con segnalazione di somme costituenti “credito” dall’azienda nei confronti dell’INPS).

Compiutamente al modello DM10 era necessario inoltrare anche il modello EMENS, introdotto a gennaio 2005, che consisteva in un flusso telematico tramite cui i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della Certificazione Unica ( CU) trasmettevano mensilmente agli enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:

al calcolo dei contributi;

all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;

all’erogazione delle prestazioni.

A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di maggio 2009, da presentarsi quindi entro il 30 giugno 2009, ha preso il via l’unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso informativo denominato UNI EMENS . Le aziende e gli intermediari hanno avuto a disposizione tutto il secondo semestre dell’anno 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema. Il passaggio a regime è avvenuto ufficialmente dal 1° gennaio 2010.

Termine presentazione UNIEMENS

L’invio delle denuncia unificata deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui la denuncia si riferisce. Per i committenti/associanti l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. Nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, la presentazione del flusso retributivo viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Trasmissione UNIEMENS

Come per il flusso Emens, anche per l’Uniemens la trasmissione avviene accedendo al sito Internet dell’INPS e digitando il codice di accesso (PIN) rilasciato dall’Istituto stesso. Nell’apposita area del sito Internet dell’INPS sono disponibili le versioni aggiornate del software di controllo Uniemens individuale, utile alla verifica e alla certificazione dei flussi retributivi e contributivi individuali. Nell’area dei servizi on-line per aziende, consulenti e professionisti è attiva invece la funzione che consente l’invio dei file e la gestione dei flussi e delle ricevute . L’invio del flusso può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro ovvero per il tramite di uno dei soggetti specificatamente individuati dal legislatore (CAF, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria, etc).

Datori di lavoro obbligati all’UNIEMENS

I soggetti tenuti all’invio telematico dell’Uniemens sono : – i datori di lavoro, già tenuti alla compilazione della Parte C – Dati previdenziali ed assistenziali INPS del Modello 770 Semplificato; – i committenti, tenuti, fino al 31 marzo 2005, alla compilazione annuale del Modello GLA; – gli associanti in partecipazione; – i committenti per i lavoratori autonomi occasionali, se iscritti alla Gestione Separata INPS.

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Libro Unico Lavoro : modalità di tenuta

Funzioni del Libro Unico Lavoro

Il Libro Unico del Lavoro documenta nei confronti :
1) del lavoratore, la gestione del proprio rapporto di lavoro;
2) degli organi di vigilanza, la situazione occupazionale dell’azienda ma anche la regolarità e la correttezza con cui l’azienda gestisce i vari rapporti di lavoro, in relazione a gestione contrattuale, adempimenti previdenziali e assistenziali, obblighi in qualità di sostituto di imposta, disciplina in materia di orario massimo di lavoro, riposi, ferie e assenze.

Unicità del Libro Unico Lavoro

Ogni datore di lavoro ha un solo Libro Unico, indipendentemente dal numero di posizioni assicurative. E’ gestito a sezioni (paga e presenze) ma la numerazione deve rispettare la sequenzialità e quindi essere di fatto unica . E’ possibile gestire la sezione presenze con un’elaborazione separata rispetto alla sezione con i dati retributivi ma la numerazione deve essere consecutiva; lo stacco fisico tra presenze e paga ancorché ammesso, non giustifica più numerazioni autonome tra le due sezioni. L’unicità è dunque richiesta in termini di vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione.

Modalità di tenuta del Libro Unico Lavoro

Il LUL può essere tenuto con tre diverse modalità :

1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione e vidimazione dell’INAIL prima dell’uso o, in alternativa, con vidimazione dei soggetti autorizzati dall’INAIL in fase di stampa del modulo;
2) stampa laser, con autorizzazione preventiva INAIL alla generazione della numerazione automatica in fase di stampa;
3) supporti magnetici dove ogni scrittura deve costituire documento informatico e deve essere collegata alle registrazioni effettuate; deve essere garantita dal sistema la consultazione in ogni momento, l’inalterabilità dei dati, l’integrità e la sequenza cronologica delle operazioni.

In ogni caso ogni annotazione relativa alla presenza o all’assenza dei lavoratori deve fare riferimento a una causale di presenza/assenza precisamente identificata e inequivocabile. La compilazione deve avvenire per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo

Luogo tenuta del Libro Unico lavoro

Il LUL può essere:
1) conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa,
2) presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati,
3) ovvero presso i centri di assistenza delle associazioni di categoria.
Nelle ultime due ipotesi è necessario effettuare una comunicazione preventiva alla DTL . Nel caso in cui il Libro venga tenuto presso i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, questi sono tenuti ad esibirlo entro 15 giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza; se viene conservato in azienda l’esibizione è immediata o comunque è legata al maggior termine concesso dall’organo di vigilanza che sta eseguendo l’ispezione.

Conservazione del Libro Unico lavoro

il Libro Unico va conservato per un periodo di 5 anni dalla data dell’ ultima registrazione. Tale termine vale anche per i libri obbligatori abrogati (libro paga e libro matricola).

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