Trattamento di Fine Rapporto : regole e calcoli

Cosa è il Trattamento di fine rapporto

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore subordinato in tutti i casi di cessazione del rapporto.
E’ costituito da un accantonamento che matura dall’inizio del rapporto di lavoro e viene calcolato sugli elementi retributivi relativi a ciascun anno di servizio. Il TFR deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata nell’anno e non sulle competenze maturate, ma non erogate (criterio di cassa). Rientrano in tale definizione tutti gli elementi retributivi corrisposti con continuità in relazione al rapporto di lavoro, compresi i valori in natura e con esclusione dei rimborsi spese, delle voci contraddistinte dall’occasionalità o dalla mera liberalità del datore di lavoro. La contrattazione collettiva può derogare a tale principio.

Come si calcola il TFR

Il TFR (ai sensi dell’art 2120 cc) è pari (per ciascun anno): Retribuzione utile / 13,5
Dall’importo ottenuto va detratto un contributo pari allo 0,50% dell’imponibile sociale dell’anno (tale contributo è destinato a finanziare il meccanismo dei adeguamento delle pensioni).L’importo degli accantonamenti annuali confluisce in un fondo individuale.All’importo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente si applica la rivalutazione pari a:-1,5% in misura fissa annua;-75% dell’indice ISTAT maturato rispetto al dicembre dell’anno precedente.

Come è tassato il TFR

Il TFR va tassato con un sistema diverso da quello previsto per le retribuzioni ordinarie. Inoltre dall’1/01/2001 il regime di determinazione dell’imposta differisce a seconda del momento di maturazione del TFR, in particolare:
– l’importo accantonato fino al 31/12/2000 viene tassato su un imponibile ridotto di una deduzione annua forfettaria;
– l’importo accantonato dall’1/01/2001 viene tassato in modalità differenti a a seconda che il prelievo riguardi la parte retributiva (fondo) o la parte finanziaria (rivalutazione).

Richiesta anticipo del TFR

Il lavoratore ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato solo se :
– il lavoratore abbia un’anzianità di servizio di almeno 8 anni;
– in caso di necessità di spese sanitarie, acquisto della prima casa abitazione;
– le richieste rientrino entro il limite annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Destinazione del TFR

Ogni lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.
Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo previsto dal contratto di lavoro.
Se si decide di lasciare il TFR in azienda questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni e le modalità di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro.

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