Retribuzione durante le festività

Quali sono i giorni festivi che danno diritto alla retribuzione ?

Durante i seguenti giorni festivi :

1° gennaio; 6 gennaio; lunedì dopo Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione come se avesse lavorato.
L’entità della retribuzione varia a seconda del giorno in cui cade la festività e della modalità di pagamento della retribuzione.
La retribuzione festiva deve essere pari alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (art. 5 L. 260/1949).

Per determinare la retribuzione festiva vanno computate  i compensi aventi carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza , tra cui, ad esempio:
– i ratei delle mensilità aggiuntive (Cass. n. 2724 del 4.5.1984);
– la maggiorazione per il lavoro notturno abitualmente prestato (Trib. Torino 22.4.1983);
– il contributo pasto (Cass. n. 1073 del 13.2.1984).
Deve essere invece esclusa la maggiorazione per straordinario anche se continuativo se le parti non abbiano espressamente voluto considerarlo come prestazione ordinaria

Quali sono le festività soppresse ?

Le ricorrenze dell’Ascensione, del Corpus Domini, del 19 marzo (S. Giuseppe), del 29 giugno (SS. Apostoli Pietro e Paolo) e del 4 novembre non sono più considerate festive per effetto della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Di norma le festività soppresse, quando cadenti in un giorno infrasettimanale, sono lavorate sia dagli operai che dagli impiegati, senza che ciò faccia nascere in capo al lavoratore il diritto a un compenso aggiuntivo. Fa eccezione a tale regola la sola ricorrenza del 4 novembre.

La maggior parte dei Ccnl, infatti, riconoscono al lavoratore, oltre la retribuzione spettante per il lavoro svolto nella giornata infrasettimanale in cui cade il 4 novembre, una retribuzione aggiuntiva di norma pari a un ventiseiesimo della retribuzione mensile. Tale diverso trattamento è giustificato dal fatto che, convenzionalmente, la ex festività del 4 novembre è spostata, ai fini celebrativi, alla prima domenica successiva, e quindi considerata al pari delle festività nazionali cadenti di domenica.

Pertanto, escluso il 4 novembre, nessuna altra festività tra quelle soppresse dalla legge 54/77 attribuisce il diritto a una giornata di retribuzione in più a titolo di ex festività non goduta

 

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