Da luglio 2019 nuovo termine emissione fattura

Con l’articolo 11 del decreto legge 119/2018 è stato modificato dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 nella parte in cui disciplina il termine entro quando emettere una fattura (regola applicabile sia alle fatture elettroniche che a quelle cartacee).

Novità dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2019 si prevede che:
a) tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all’articolo 21 viene aggiunta la lettera g) bis in cui indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
b) la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la documentazione dell’operazione e quindi l’emissione della fattura elettronica non dovrà avvenire necessariamente entro le ore 24 del medesimo giorno, ma nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

12 giorni per l’emissione fattura

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.
La seconda novità connessa che si applicherà dal 1° luglio 2019 riguarda anche gli elementi obbligatori da indicare in fattura e, per quel che concerne l’indicazione della data da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica bisognerà sempre e comunque indicare la data di effettuazione dell’operazione.
Anche qualora l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Quando emettere la fattura differita

Per la fattura differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che:
“nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi “il dettaglio delle operazioni” (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.”

 

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